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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo VIII - Cessazione del rapporto d'impiego. Riammissione in servizio

Capo II - Decadenza dall'impiego

Art. 127 - Decadenza 105

Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:

a) quando perda la cittadinanza italiana;

b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;

c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;

d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza di cui alle lettere c) e d) è disposta sentito il consiglio di amministrazione.

105

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale degli Istituti ed enti di ricerca e delle Università, si vedano gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; per il personale del comparto Ministeri, l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 ma

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