D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo VIII - Cessazione del rapporto d'impiego. Riammissione in servizio
Capo III - Dispensa dal servizio
Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonché quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.
Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al «buono».
All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.
[L'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione] 108 .
[La dispensa è disposta con decreto motivato del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione] 109 .
È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti
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