D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo VIII - Cessazione del rapporto d'impiego. Riammissione in servizio
Capo III - Dispensa dal servizio
[ARTICOLO ABROGATO]
[Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute si procede all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale.
L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia].
Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
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