D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo IX - Disposizioni speciali per il personale ausiliario
Capo I - Personale ausiliario
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni del titolo VII, al personale ausiliario può essere inflitta dal capo dell'ufficio dal quale dipende la sanzione della pena pecuniaria, determinata in misura non eccedente una giornata di stipendio, per una delle seguenti infrazioni:
a) mancanza di decoro nella persona;
b) trascuratezza nella pulizia dei locali e dei mobili o nella conservazione della divisa o degli oggetti di corredo forniti dall'amministrazione;
c) negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli incartamenti e dei beni mobili ivi esistenti ovvero del materiale affidato.
Durante l'anno l'importo complessivo di più pene pecuniarie non può eccedere mezza mensilità di stipendio.
Della pena pecuniaria di cui al presente articolo non si fa menzione nello stato matricolare.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della Scuola, si veda l'allegato A
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