D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo IX - Disposizioni speciali per il personale ausiliario
Capo I - Personale ausiliario
Il personale ausiliario è tenuto a portare l'uniforme secondo le disposizioni stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.
La spesa dell'uniforme e del corredo relativo, determinato con le stesse modalità di cui al precedente comma, è a carico dell'amministrazione.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, si veda l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
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