D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Prima - Stato giuridico
Titolo IX - Disposizioni speciali per il personale ausiliario
Capo I - Personale ausiliario
Per speciali esigenze di servizio e per determinate mansioni può essere concesso, sentito il Ministro per le finanze, l'uso gratuito dell'alloggio.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, si veda l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
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