D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Seconda - Ordinamento delle carriere
Titolo I - Carriere direttive
Capo I - Qualifiche ed attribuzioni
Le carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello Stato comprendono le seguenti qualifiche:
direttore generale;
ispettore generale;
direttore di divisione;
direttore di sezione;
consigliere di I classe;
consigliere di II classe;
consigliere di III classe.
Per le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, l'equiparazione alle precedenti ai fini dell'applicazione del presente decreto risulta dagli annessi quadri distinti con i numeri da 1 a 20, 82, 83 e 84.
Le carriere direttive del personale tecnico per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree per il cui conseguimento è previsto un corso di studi universitari della durata di almeno cinque anni o di altra laurea seguita da corsi di specializzazione attinenti alla specifica carriera hanno inizio dalla qualifica di consigliere di 2ª classe o equiparata.
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