IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Seconda - Ordinamento delle carriere

Titolo I - Carriere direttive

Capo I - Qualifiche ed attribuzioni

Art. 154 - Attribuzioni del personale direttivo 144

Il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione svolge, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio, ricerca, progettazione vigilanza e controllo; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione.

Il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è preposto alla direzione degli uffici esterni non riservati alla competenza dei dirigenti, alla direzione delle sezioni o dei reparti di particolare rilevanza e, occorrendo, al coordinamento di più sezioni o reparti; nei casi stabiliti dalla legge può, ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti, rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e società sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Il personale con qualifica di direttore di sezione o equiparata è preposto alla direzione delle sezioni e dei reparti.

144

Articolo sostituito dall'art. 52, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.