D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Seconda - Ordinamento delle carriere
Titolo I - Carriere direttive
Capo I - Qualifiche ed attribuzioni
Il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione svolge, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio, ricerca, progettazione vigilanza e controllo; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione.
Il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è preposto alla direzione degli uffici esterni non riservati alla competenza dei dirigenti, alla direzione delle sezioni o dei reparti di particolare rilevanza e, occorrendo, al coordinamento di più sezioni o reparti; nei casi stabiliti dalla legge può, ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti, rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e società sottoposti alla vigilanza dello Stato.
Il personale con qualifica di direttore di sezione o equiparata è preposto alla direzione delle sezioni e dei reparti.
Articolo sostituito dall'art. 52, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
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