D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Seconda - Ordinamento delle carriere
Titolo I - Carriere direttive
Capo I - Qualifiche ed attribuzioni
Il direttore generale ed il capo di ufficio centrale equiparato alla direzione generale esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nelle materie ad essi delegate dal Ministro; coadiuvano il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al Ministro i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano l'attività dei dipendenti uffici, assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi; provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da organi inferiore, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalle leggi l'intervento di altri organi amministrativi.
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