D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Seconda - Ordinamento delle carriere
Titolo I - Carriere direttive
Capo I - Qualifiche ed attribuzioni
Il direttore di divisione organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge, dai regolamenti e, per delega, dal Ministro o dal direttore generale; riferisce periodicamente al direttore generale sull'andamento del ramo di servizio affidatogli; adotta o propone i provvedimenti per ridurne il costo o migliorarne la efficienza anche in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
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