D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Seconda - Ordinamento delle carriere
Titolo I - Carriere direttive
Capo I - Qualifiche ed attribuzioni
I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attività di carattere istruttorio; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'amministrazione: rilasciano certificazioni; partecipano a commissioni o comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica, nonché, quando non possa provvedersi con personale di qualifica superiore, in quella centrale 145 .
Il personale di cui al precedente comma, durante il periodo di permanenza complessiva nelle qualifiche ivi previste, deve essere adibito almeno a tre diversi settori di attività. Tale requisito è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per la promozione a direttore di sezione, salvo che non sussista possibilità di avvicendamento o che la amministrazione non vi abbia provveduto.
Comma sostituito dall'art. 14, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
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