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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Seconda - Ordinamento delle carriere

Titolo I - Carriere direttive

Capo II - Accesso alle carriere direttive

Art. 161 - Nomina alla qualifica iniziale

La nomina in prova a consigliere di 3ª classe, o consigliere di 2ª classe per le carriere previste dal terzo comma dell'art. 153, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2.

Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio per la ammissione al concorso, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali e le prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti.

Le prove scritte debbono essere almeno tre.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purché rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado. Va tenuto conto della frequenza e dell'esito dei corsi di integrazione previsti dal presente decreto.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico.

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