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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Seconda - Ordinamento delle carriere

Titolo I - Carriere direttive

Capo III - Svolgimento delle carriere

Art. 165 - Concorso per merito distinto ed esame di idoneità

I concorso per merito distinto consiste in quattro prove scritte ed una prova orale. L'esame di idoneità consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto dell'amministrazione.

Le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.

I singoli ordinamento stabiliscono le materie delle prove scritte ed orali nonché delle prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti.

Nel concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Nell'esame d'idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova o

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