D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Seconda - Ordinamento delle carriere
Titolo V - Carriere speciali
Capo II - Accesso alle carriere direttive
Gli impiegati già di gruppo B che anteriormente al 1° luglio 1956 siano stati inquadrati nel gruppo A e non vi abbiano potuto ottenere la promozione al grado superiore per mancanza di posti disponibili, mentre i pari grado rimasti al gruppo B con uguale o minore anzianità sono stati già promossi al grado superiore, potranno, previo giudizio del Consiglio di amministrazione, essere promossi anche in soprannumero alla qualifica superiore. I posti così conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le prime vacanze che verranno a verificarsi.
Gli impiegati delle carriere speciali che non abbiano ottenuto l'inquadramento nelle carriere direttive ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 57 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, conservano «ad personam» la qualifica acquisita. Gli stessi possono essere scrutinati per la promozione alle qualifiche superiori previste dal soppresso ruolo di provenienza in occasione e nella stessa proporzione delle promozioni effettuate nella corrispondente qualifica della carriera direttiva. Agli impiegati promossi è attribuita «ad personam» la qualifica immediatamente superiore prevista dal precedente ordinamento.
Nella qualifica di vice direttore della carriera direttiva sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati che a norma del precedente comma conservano «ad personam» la qualifica del ruolo di provenienza.
Gli impiegati delle carriere speciali inquadrati nelle carriere dire
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