D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Seconda - Ordinamento delle carriere
Titolo VI - Passaggio ad altra amministrazione o ad altra carriera
Capo I - Passaggio ad altra amministrazione
L'amministrazione che, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato appartenente alla carriera direttiva di altra amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza in tali servizi, può avanzare motivata richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sentiti l'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione richiedente.
Analoga richiesta può essere avanzata dalle amministrazioni che, in relazione alla situazione di organico ed alle esigenze di servizio, ritengono di poter utilizzare contingenti di impiegati di altre amministrazioni, appartenenti a carriere diverse da quelle direttive, tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti ruoli aggiunti.
Il Presidente del Consiglio, sentita l'amministrazione cui appartengono i contingenti richiesti e previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone il trasferimento con proprio decreto.
Alle conseguenti variazioni di organici si provvede con regolamento di esecuzione.
L'iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti di impiegati di carriere diverse da quelle direttive dall'una all'altra amministrazione spetta altresì al Consiglio superiore della
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.