D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Seconda - Ordinamento delle carriere
Titolo VI - Passaggio ad altra amministrazione o ad altra carriera
Capo II - Passaggio ad altra carriera
Gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato.
Il Ministro competente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, può disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione.
Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e delle Aziende autonome, si veda l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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