D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Seconda - Ordinamento delle carriere
Titolo VI - Passaggio ad altra amministrazione o ad altra carriera
Capo II - Passaggio ad altra carriera
[ARTICOLO ABROGATO]
Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica.
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 458, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
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