D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Seconda - Ordinamento delle carriere
Titolo VII - Disposizioni comuni alle varie carriere
Capo II - Svolgimento delle carriere
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso per merito distinto od agli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione o di primo segretario, nonché per l'ammissione al concorso per esami od allo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo archivista, il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, in reparti combattenti è valutato per intero come servizio civile di ruolo
Il servizio valutato ai sensi del precedente comma è cumulabile con quello valutato ai sensi degli artt. 164, comma quinto, 176, comma sesto e 201.
In ogni caso, ai fini della partecipazione ai concorsi, agli esami od agli scrutini suddetti, è richiesta una permanenza minima di quattro anni di effettivo servizio nel ruolo.
I criteri stabiliti dai commi precedenti per la valutazione del servizio militare prestato in reparti combattenti si osservano anche per l'ammissione al concorso di cui all'art. 196.
Le stesse disposizioni si applicano ai fini della ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica di commesso, o agente tecnico capo, con la permanenza minima nel ruolo di due anni.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione nella
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