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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Istituto Superiore di Sanità

Sezione I - Organi

Art. 209 - Comitato amministrativo

Le funzioni di Consiglio di amministrazione dell'Istituto Superiore di Sanità sono esercitate dal Comitato amministrativo composto come segue:

dall'Alto commissario per l'igiene e la sanità, presidente;

dal direttore generale dell'Istituto, vice presidente;

da un consigliere di Stato;

da un consigliere della Corte dei conti;

da un impiegato della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

da due capi di laboratorio dell'Istituto;

dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto.

Fanno parte altresì del Comitato amministrativo due rappresentanti del personale per gli affari previsti dall'art. 146, da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalità ivi indicate.

Le funzioni di segretario vengono esercitate da uno dei componenti del Comitato designato dal direttore generale.

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