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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Istituto Superiore di Sanità

Sezione II - Personale

Art. 216 - Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati con qualifica non inferiore ad aiuto

Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il giudizio complessivo è espresso dal Comitato amministrativo 161 .

I rapporti informativi degli impiegati con qualifica di aiuto principale, primo aiuto, aiuto o equiparati, sono compilati dai rispettivi capi di laboratorio e di servizi, vistati dal direttore generale dell'Istituto che li trasmette, con le proprie osservazioni, al Comitato amministrativo per il giudizio complessivo.

161

Comma modificato dall'art. 4, L. 21 marzo 1958, n. 266.

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