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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Sezione II - Personale dell'Ispettorato del lavoro

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 337 - Mansioni ispettive del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro 209

[Agli impiegati della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro possono essere attribuite mansioni ispettive mediante concorso per esame da indire fra gli impiegati della medesima carriera aventi qualifica di archivista i quali abbiano conseguito giudizio complessivo di «ottimo» negli ultimi tre anni e non inferiore a quello di «distinto» negli anni precedenti e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio delle mansioni ispettive.

L'attribuzione delle mansioni ispettive comporta per i suddetti impiegati il cambiamento di qualifica ma non variazioni nella posizione di ruolo, né corresponsione di particolare assegno.

Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica e la mansione ispettiva conservano la qualifica stessa e le relative mansioni anche nelle promozioni alle qualifiche superiori. Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare in ogni momento per motiva

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