D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo II - Ministero degli Affari Esteri
Sezione II - Personale delle carriere con ordinamento speciale
Ai concorsi di ammissione alle carriere diplomatico-consolare, per l'emigrazione, carriera commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono ammessi i cittadini i quali, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 sono forniti anche dei seguenti:
a) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreché non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera cui il candidato aspira;
b) attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio vertente sui principali problemi internazionali.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.