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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo II - Ministero degli Affari Esteri

Sezione II - Personale delle carriere con ordinamento speciale

Art. 223 - Ammissione alle carriere direttive

Ai concorsi di ammissione alle carriere diplomatico-consolare, per l'emigrazione, carriera commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono ammessi i cittadini i quali, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 sono forniti anche dei seguenti:

a) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreché non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera cui il candidato aspira;

b) attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio vertente sui principali problemi internazionali.

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