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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo II - Ministero degli Affari Esteri

Sezione II - Personale delle carriere con ordinamento speciale

Art. 224 - Periodo di prova

Il periodo di prova nelle carriere di cui all'articolo precedente ha la durata di mesi dodici, di cui almeno sei in servizio presso l'amministrazione centrale.

Al termine del periodo di prova e nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione la risoluzione del rapporto d'impiego è dichiarata con decreto del Ministro per gli Affari esteri.

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