D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo II - Ministero degli Affari Esteri
Sezione II - Personale delle carriere con ordinamento speciale
Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a «distinto» nel precedente triennio e a «buono» nei due anni anteriori a tale triennio.
Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore delle carriere stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.
Le promozioni alla qualifica di consigliere per l'emigrazione di 2ª classe, di consigliere commerciale di 2ª classe, di consigliere per l'Oriente di 2ª classe e di consigliere per la stampa di 2ª classe sono effettuate mediante concorsi per titoli. A tali concorsi sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al primo comma, abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessi
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