D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo II - Ministero degli Affari Esteri
Sezione II - Personale delle carriere con ordinamento speciale
Non è consentito il passaggio nella carriera diplomatico-consolare da altre carriere o da altre amministrazioni.
Salvo quanto disposto nell'art. 31 ultimo comma, non possono essere conferite a titolo onorifico qualifiche diplomatiche e consolari ed altre qualifiche proprie delle carriere dell'amministrazione degli affari esteri.
È parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
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