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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo II - Ministero degli Affari Esteri

Sezione II - Personale delle carriere con ordinamento speciale

Art. 231 - Collocamento a disposizione

Gli ambasciatori, gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe, gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe ed i consiglieri di ambasciata possono, con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio.

Il periodo di tempo nel quale i medesimi possono rimanere in tale posizione non può eccedere i due anni.

Trascorso questo periodo, senza che si sia altrimenti disposto, l'impiegato è collocato a riposo.

Gli impiegati a disposizione per motivi di servizio continuano a percepire lo stipendio e l'eventuale aggiunta di famiglia. Il loro numero non può essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico.

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