D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo II - Ministero degli Affari Esteri
Sezione II - Personale delle carriere con ordinamento speciale
Gli ambasciatori, gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe, gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe ed i consiglieri di ambasciata possono, con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio.
Il periodo di tempo nel quale i medesimi possono rimanere in tale posizione non può eccedere i due anni.
Trascorso questo periodo, senza che si sia altrimenti disposto, l'impiegato è collocato a riposo.
Gli impiegati a disposizione per motivi di servizio continuano a percepire lo stipendio e l'eventuale aggiunta di famiglia. Il loro numero non può essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico.
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