D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo II - Ministero degli Affari Esteri
Sezione II - Personale delle carriere con ordinamento speciale
Le disposizioni previste dal primo comma dell'art. 227 circa la permanenza minima di due anni nella qualifica, non si applicano agli impiegati della carriera diplomatico-consolare che si trovano in servizio alla data di entrata in vigore della L. 13 febbraio 1952, n. 106.
Agli impiegati stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 227 circa i termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso di consigliere di legazione.
Le disposizioni del primo comma dell'art. 227 circa la permanenza minima di due anni nella qualifica nonché quelle dello stesso articolo circa i termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso a consigliere di legazione non si applicano agli impiegati della carriera diplomatico-consolare che rivestivano il grado 7° di gruppo A al 1° luglio 1956.
Le promozioni al grado di addetto per l'emigrazione di 1ª classe, di addetto commerciale di 1ª classe, di primo segretario per l'Oriente e di addetto stampa di 1ª classe sono conferite per merito comparativo con le modalità previste dall'art. 228 agli impiegati:
a) che anteriormente al 1° luglio 1956 rivestivano il grado 8° nei ruoli del personale per i servizi tecnici, del personale di gruppo A degli uffici commerciali all'es
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