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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo II - Ministero degli Affari Esteri

Sezione III - Disposizioni comuni a tutte le carriere

Art. 235 - Valutazione del servizio prestato all'estero. Destinazione all'estero del personale amministrativo

Ai fini del trattamento di quiescenza è aumentato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima o di vita che le residenze stesse prestano.

Il personale direttivo per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale può essere destinato a prestare servizio presso gli uffici all'estero nel limite del 25% del totale dei posti previsti in organico.

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