D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo III - Ministero dell'Interno
Sezione I - Personale dell'amministrazione civile
I prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi dell'art. 6 del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, conseguono il diritto al trattamento di pensione nella misura stabilita dal titolo III capo I del citato T.U. dopo dieci anni di servizio prestato nella loro qualità od anche promiscuamente in altri uffici precedenti.
Negli altri casi hanno diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purché abbiano prestato almeno un anno intero di uguale servizio.
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