D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo III - Ministero dell'Interno
Sezione II - Organi e personale degli archivi di Stato
[ARTICOLO ABROGATO]
[Per il personale degli archivi di Stato avente qualifica non superiore ad ispettore generale, soprintendente di 1ª classe e direttore capo di 1ª classe le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta del Consiglio superiore degli archivi, integrata da due rappresentanti del personale, da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalità previste dall'articolo 146.]
Articolo abrogato dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.
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