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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo III - Ministero dell'Interno

Sezione II - Organi e personale degli archivi di Stato

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 239 - Giunta del Consiglio superiore 166

[Per il personale degli archivi di Stato avente qualifica non superiore ad ispettore generale, soprintendente di 1ª classe e direttore capo di 1ª classe le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta del Consiglio superiore degli archivi, integrata da due rappresentanti del personale, da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalità previste dall'articolo 146.]

166

Articolo abrogato dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

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