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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo III - Ministero dell'Interno

Sezione II - Organi e personale degli archivi di Stato

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 240 - Scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica per il personale degli archivi di Stato 167

[Negli archivi di Stato designati dal Ministero dell'interno sono istituite scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica.

A coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi e superato gli esami viene rilasciato apposito attestato.

Le norme relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole sono stabilite con regolamento su proposta del Ministro per l'interno di concerto coi Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.]

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Articolo abrogato dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

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