D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo III - Ministero dell'Interno
Sezione II - Organi e personale degli archivi di Stato
[ARTICOLO ABROGATO]
[Negli archivi di Stato designati dal Ministero dell'interno sono istituite scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica.
A coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi e superato gli esami viene rilasciato apposito attestato.
Le norme relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole sono stabilite con regolamento su proposta del Ministro per l'interno di concerto coi Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.]
Articolo abrogato dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.
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