D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo III - Ministero dell'Interno
Sezione II - Organi e personale degli archivi di Stato
[ARTICOLO ABROGATO]
[La nomina a soprintendente dell'archivio centrale dello Stato è deliberata dal Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio superiore degli archivi.
La qualifica di ispettore generale è conferita mediante concorso per titoli, al quale possono partecipare, oltre i soprintendenti di 1ª classe ed i direttori capi di 1ª classe, anche i soprintendenti ed i direttori capi di 2ª classe che abbiano compiuto un triennio di servizio nella qualifica e siano in possesso degli altri requisiti di legge.]
Articolo abrogato dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.
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