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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo III - Ministero dell'Interno

Sezione II - Organi e personale degli archivi di Stato

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 243 - Giudizio complessivo per gli allievi delle scuole di paleografia e di archivista 170

[Non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «mediocre» agli archivisti che, tenuti a frequentare le scuole di paleografia e di archivistica, trascurino senza giustificati motivi la frequenza dei corsi o nell'esame finale non conseguano il diploma di idoneità.]

170

Articolo abrogato dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

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