D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo III - Ministero dell'Interno
Sezione II - Organi e personale degli archivi di Stato
[ARTICOLO ABROGATO]
[Non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «mediocre» agli archivisti che, tenuti a frequentare le scuole di paleografia e di archivistica, trascurino senza giustificati motivi la frequenza dei corsi o nell'esame finale non conseguano il diploma di idoneità.]
Articolo abrogato dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.
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