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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo III - Ministero dell'Interno

Sezione II - Organi e personale degli archivi di Stato

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 244 - Speciali casi di incompatibilità per il personale degli archivi di Stato 171

[Fermo il disposto degli artt. 60 e 62, agli impiegati degli archivi di Stato è vietato:

essere archivisti, bibliotecari o segretari di case private e di far collezione o commercio di autografi, documenti o manoscritti;

eseguire, per conto di enti morali o di privati, indagini di indole nobiliare, araldica o genealogica nonché qualunque altra ricerca o lavoro nell'archivio cui sono addetti;

portare fuori d'ufficio o trattenere nella propria stanza registri, volumi, schede, libri, documenti appartenenti all'archivio, nonché darne notizia a chicchesia in modo diverso da quello prescritto nel regolamento;

alterare l'ordine dei documenti dalle serie originarie dei singoli uffici per farne collezione speciale o instituire arbitrari riordinamenti;

pubblicare studi particolari su materiale archivistico senza l'autorizzazione della direzione.

Essi hanno l'obbligo di dare avviso al proprio superiore immediato di qualunque sottrazione, disordine od abuso, che giunga a loro notizia relativamente alle carte dell'archiv

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