D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo III - Ministero dell'Interno
Sezione II - Organi e personale degli archivi di Stato
[ARTICOLO ABROGATO]
[Fermo il disposto degli artt. 60 e 62, agli impiegati degli archivi di Stato è vietato:
essere archivisti, bibliotecari o segretari di case private e di far collezione o commercio di autografi, documenti o manoscritti;
eseguire, per conto di enti morali o di privati, indagini di indole nobiliare, araldica o genealogica nonché qualunque altra ricerca o lavoro nell'archivio cui sono addetti;
portare fuori d'ufficio o trattenere nella propria stanza registri, volumi, schede, libri, documenti appartenenti all'archivio, nonché darne notizia a chicchesia in modo diverso da quello prescritto nel regolamento;
alterare l'ordine dei documenti dalle serie originarie dei singoli uffici per farne collezione speciale o instituire arbitrari riordinamenti;
pubblicare studi particolari su materiale archivistico senza l'autorizzazione della direzione.
Essi hanno l'obbligo di dare avviso al proprio superiore immediato di qualunque sottrazione, disordine od abuso, che giunga a loro notizia relativamente alle carte dell'archiv
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.