D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo IV - Ministero delle finanze
Sezione I - Personale dell'amministrazione centrale
La nomina a statistico nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, equiparato a tutti gli effetti a consigliere di 1ª classe, si consegue mediante concorso per esami.
Lo statistico consegue la promozione a statistico superiore, a statistico capo e ad ispettore generale statistico, senza esami, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico capo 173 .
Comma aggiunto dall'art. 7, L. 19 luglio 1962, n. 959
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