D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo IV - Ministero delle finanze
Sezione V - Personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, un terzo dei posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri è riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo 178 .
I posti riservati non coperti per mancanza di aspiranti vanno aggiunti agli altri posti messi a concorso.
Comma così sostituito dall'art. 63, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
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