D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo V - Ministero del tesoro
Sezione IV - Personale della Ragioneria Generale dello Stato
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.
Ai predetti concorsi possono partecipare:
a) gli impiegati delle carriere direttive, anche speciali di tutte le amministrazioni dello Stato, i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente otto anni di servizio nelle carriere medesime, ancorché sforniti della laurea predetta ai sensi del quarto comma dell'art. 161;
b) i professori ordinari di ruolo A o di ruolo B degli Istituti di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle Università degli Studi i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del bando, almeno cinque anni di insegnamento come ordinari;
c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che indice il concorso, da almeno quattro anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti, i quali posseggano i requisiti richiesti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di 35 anni, salva l'elevazione del limite di età prevista dalle disposizioni vigenti.
I posti della soppressa qua
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.