D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo VI - Ministero della pubblica istruzione
Sezione I - Personale ispettivo dell'Amministrazione centrale
I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito a concorso per titoli, integrato da un colloquio, cui è ammesso a partecipare il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, provvisto di laurea:
a) presidi di 1ª e 2ª categoria e direttori di istituti e scuole statali di istruzione secondaria;
b) professori appartenenti ai ruoli A o B dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianità;
c) appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del Ministero della pubblica istruzione i quali rivestano la qualifica di direttore di divisione o, da almeno tre anni, quella di direttore di sezione.
I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare sono conferiti al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari provvisti di laurea come segue:
a) per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli ispettori scolastici, i quali abbiano almeno tre anni di anzianità;
b) per gli altri due terzi in seguito a concorso per titoli e per esami fra gli ispettori scolastici aventi anzianità
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