D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo VI - Ministero della pubblica istruzione
Sezione II - Personale dei Provveditorati agli studi
Alla qualifica di provveditore agli studi di 2ª classe si accede:
a) per la metà dei posti disponibili, mediante promozione dei vice provveditori, ai sensi degli artt. 166, 167 e 369;
b) per l'altra metà di posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e riservato:
1) ai presidi di 1ª e 2ª categoria ed ai direttori di istituti e scuole statali d'istruzione secondaria;
2) agli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
3) ai professori di istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado, equiparati, per il trattamento economico, almeno alla qualifica di direttore di sezione;
4) agli ispettori scolastici delle scuole elementari.
Nel computo dei posti da riservare al concorso di cui alla lettera b) deve tenersi conto dei provveditori agli studi già in servizio che, pur non provenendo da concorso per titoli, abbiano ottenuto la nomina diretta al posto in virtù di precedenti disposizioni legislative non più in vigore.
Per la nomina a provveditore agli studi ai sensi della lettera b), è necessario il possesso di una laurea.
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