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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo VI - Ministero della pubblica istruzione

Sezione II - Personale dei Provveditorati agli studi

Art. 283 - Accesso alla qualifica di provveditore agli studi di 1ª classe

La promozione a provveditore agli studi di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i provveditori agli studi di 2ª classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

A coloro che, avendo titolo, a norma del precedente articolo, alla qualifica di provveditore agli studi, rivestano già qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore di 1ª classe attribuita la qualifica di provveditore di 1ª classe.

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