D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo VI - Ministero della pubblica istruzione
Sezione II - Personale dei Provveditorati agli studi
La promozione a provveditore agli studi di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i provveditori agli studi di 2ª classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
A coloro che, avendo titolo, a norma del precedente articolo, alla qualifica di provveditore agli studi, rivestano già qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore di 1ª classe attribuita la qualifica di provveditore di 1ª classe.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.