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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo VII - Ministero dei lavori pubblici

Sezione II - Personale delle nuove costruzioni ferroviarie

Art. 304 - Stato giuridico ed economico

Al personale delle nuove costruzioni ferroviarie di cui al R.D. 4 agosto 1924, n. 1262, art. 1, e al R.D. 21 ottobre 1926, n. 1857, art. 1, si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico nonché all'avanzamento in carriera del personale delle Ferrovie dello Stato.

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