D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo VII - Ministero dei lavori pubblici
Sezione II - Personale delle nuove costruzioni ferroviarie
Al personale delle nuove costruzioni ferroviarie di cui al R.D. 4 agosto 1924, n. 1262, art. 1, e al R.D. 21 ottobre 1926, n. 1857, art. 1, si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico nonché all'avanzamento in carriera del personale delle Ferrovie dello Stato.
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