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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo VIII - Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Sezione I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 306 - Svolgimento della carriera dei direttori 187 188

[I direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono nominati in prova per la durata di tre anni, durante i quali in caso di insufficiente attitudine, possono essere dispensati dal servizio, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Al termine del terzo anno di effettivo servizio possono essere promossi ordinari, in base a giudizio sulla loro operosità scientifica reso da una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e ie foreste, su designazione della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di istituti di sperimentazione agraria e talassografica e i professori ordinari di università.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori

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