D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo VIII - Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Sezione I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica
[ARTICOLO ABROGATO]
[Il trasferimento del direttore di un istituto di sperimentazione agraria o talassografica ad altro istituto può essere disposto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste previo consenso dell'interessato e sentito il parere della sezione 1ª del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste].
Articolo abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454
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