D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo VIII - Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Sezione I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica
I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica che, a seguito di concorso, conseguano la nomina a posto di ruolo di professore di università o di istituto superiore d'istruzione universitaria conservano la propria anzianità ed assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo organico di provenienza.
Il presente articolo, deve ritenersi abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, salvo quanto disposto nei confronti dei direttori di istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
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