D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo VIII - Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Sezione I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica
Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui all'art. 5, primo comma, del D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450, inquadrato ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, con la qualifica di direttore ordinario nella carriera direttiva, ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella IV del quadro 15 a), annesso al decreto stesso, consegue la promozione alla qualifica di direttore ordinario principale, qualora abbia maturato almeno otto anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dall'art. 5, 1° comma del D.Lgs. 27 febbraio 1955, n. 450, e successivamente, la promozione alla qualifica di direttore ordinario superiore se detta anzianità, sempre associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, sia superiore agli anni dodici.
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