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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo VIII - Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Sezione I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica

Art. 313 - Disposizioni transitorie per i direttori ordinari provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche

Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui all'art. 5, primo comma, del D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450, inquadrato ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, con la qualifica di direttore ordinario nella carriera direttiva, ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella IV del quadro 15 a), annesso al decreto stesso, consegue la promozione alla qualifica di direttore ordinario principale, qualora abbia maturato almeno otto anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dall'art. 5, 1° comma del D.Lgs. 27 febbraio 1955, n. 450, e successivamente, la promozione alla qualifica di direttore ordinario superiore se detta anzianità, sempre associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, sia superiore agli anni dodici.

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