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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo VIII - Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Sezione I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica

Art. 316 - Disposizioni transitorie per gli aiuto direttori di 2ª classe provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche

Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui all'articolo 6, primo comma, del D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450, e inquadrato ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, con la qualifica di aiuto direttore di 2ª classe nella carriera direttiva, ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella IV, del quadro 15-a, annesso al decreto stesso, consegue la promozione alla qualifica di aiuto direttore di 1ª classe quando abbia maturato almeno otto anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dall'art. 6 primo comma, del D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450.

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