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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo VIII - Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Sezione I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica

Art. 317 - Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche

Presso gli istituti di sperimentazione agraria e talassografica può essere utilizzato personale dell'amministrazione dell'agricoltura e foreste appartenente alle seguenti categorie:

a) direttore di istituto di sperimentazione;

b) aiuto direttore e sperimentatore degli istituti di sperimentazione;

c) esperti e segretari contabili;

d) personale delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e periferica;

e) personale delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e periferica e degli istituti di sperimentazione.

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