D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo IX - Ministero dell'industria e commercio
Sezione I - Organi e personale delle stazioni sperimentali
[ARTICOLO ABROGATO]
[Gli assistenti sono assunti in servizio per un periodo di prova della durata di un anno.
La nomina in ruolo ha luogo dopo compiuto il detto periodo ed in seguito all'esito favorevole del periodo di prova accertato da apposita ispezione.
Gli assistenti che allo scadere del periodo di prova non conseguono la nomina in ruolo sono dispensati dal servizio, su conforme parere del Consiglio di amministrazione. In tale caso spetta all'assistente una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova].
Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540
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