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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo IX - Ministero dell'industria e commercio

Sezione I - Organi e personale delle stazioni sperimentali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 326 - Periodo di prova degli assistenti 203

[Gli assistenti sono assunti in servizio per un periodo di prova della durata di un anno.

La nomina in ruolo ha luogo dopo compiuto il detto periodo ed in seguito all'esito favorevole del periodo di prova accertato da apposita ispezione.

Gli assistenti che allo scadere del periodo di prova non conseguono la nomina in ruolo sono dispensati dal servizio, su conforme parere del Consiglio di amministrazione. In tale caso spetta all'assistente una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova].

203

Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540

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