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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo IX - Ministero dell'industria e commercio

Sezione I - Organi e personale delle stazioni sperimentali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 329 - Promozione a direttore ordinario di stazione sperimentale 206

[I direttori straordinari sono nominati per la durata di tre anni, durante i quali ove non si dimostrino idonei alle funzioni assegnate, possono essere dispensati su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

Al termine del terzo anno possono essere promossi direttori ordinari in base a giudizio sulla loro operosità scientifica, reso da una commissione nominata dal Ministro per l'industria ed il commercio su designazione del Consiglio di amministrazione e composta di tre persone scelte tra professori universitari di ruolo di materia affine alla disciplina relativa all'industria per cui la stazione sperimentale è preordinata.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari possono, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione la quale deve essere costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

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