D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo IX - Ministero dell'industria e commercio
Sezione II - Personale del corpo delle miniere
Il Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del servizio minerario e metallurgico e del servizio geologico che rivestano la qualifica di ingegnere o di ingegnere aggiunto e di vice geologo o di geologo aggiunto, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facoltà e scuole superiori delle miniere in Italia e all'estero da designarsi dal Ministro stesso.
Al termine di ciascun anno di corso i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al corpo delle miniere.
Il Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di far compiere agli impiegati del corpo delle miniere viaggi di istruzione e di perfezionamento in Italia e all'estero.
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